Art. 1752 Note caratteristiche 1. Le note caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla presidenza nazionale - Ufficio direttivo centrale del Corpo, in analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare: a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo; b) al termine di ogni servizio mobilitato, per le infermiere di ambedue i ruoli. 2. Le note sono compilate e firmate dall'ispettrice da cui l'infermiera dipende a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice del centro di mobilitazione, che le controfirma annotandole eventualmente con gli altri elementi a sua cognizione. Di tutte inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale. 3. Le note caratteristiche delle allieve sono ugualmente redatte dall'ispettrice al termine di ogni anno scolastico con le stesse modalita'. 4. Nel caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le note sono compilate a seconda delle necessita', in duplice o in triplice copia, dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo centrale, che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le note delle capo-gruppo sono, nel caso medesimo, compilate dall'ispettrice nazionale. 5. Le note caratteristiche: a) pongono in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva di operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le sue qualita' morali; b) compendiano i giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche complessive: insufficiente - mediocre - buona - ottima - di merito eccezionale.