Art. 1752
                        Note caratteristiche

1.  Le  note  caratteristiche sono redatte su modello stabilito dalla
presidenza  nazionale  -  Ufficio  direttivo  centrale  del Corpo, in
analogia a quanto previsto per il personale del Corpo militare:
a) ogni tre anni per le infermiere di ruolo attivo;
b)  al  termine  di  ogni  servizio  mobilitato, per le infermiere di
ambedue i ruoli.
2.   Le   note  sono  compilate  e  firmate  dall'ispettrice  da  cui
l'infermiera  dipende  a norma dell'articolo 1016 del regolamento. Se
compilate da una ispettrice di comitato sono trasmesse all'ispettrice
del   centro   di   mobilitazione,  che  le  controfirma  annotandole
eventualmente  con  gli  altri  elementi  a  sua cognizione. Di tutte
inoltra una copia all'Ufficio direttivo centrale.
3.  Le  note  caratteristiche  delle  allieve sono ugualmente redatte
dall'ispettrice  al  termine  di  ogni  anno scolastico con le stesse
modalita'.
4.  Nel  caso previsto dall'articolo 1016, comma 3 del regolamento le
note  sono  compilate  a  seconda  delle  necessita', in duplice o in
triplice  copia,  dalla capo-gruppo e trasmesse all'Ufficio direttivo
centrale,  che ne inoltra un esemplare alle ispettrici competenti. Le
note   delle   capo-gruppo   sono,   nel   caso  medesimo,  compilate
dall'ispettrice nazionale.
5. Le note caratteristiche:
a)  pongono  in evidenza le prove date dall'infermiera o dall'allieva
di  operosita', diligenza, capacita', iniziativa, la sua condotta, le
sue qualita' morali;
b)  compendiano  i  giudizi espressi in una delle seguenti qualifiche
complessive:  insufficiente  -  mediocre - buona - ottima - di merito
eccezionale.