Art. 1753
                        Chiamate in servizio

1.  La chiamata delle infermiere volontarie iscritte nel ruolo attivo
per il periodo annuale di servizio ordinario o per servizio locale di
rappresentanza,   ha  luogo  con  provvedimento  dell'ispettrice  del
comitato dal quale dipende l'infermiera volontaria.
2.   Il   servizio   ordinario   del   periodo  annuale  e'  prestato
dall'infermiera volontaria, per quanto possibile, nel comune ove essa
ha la propria residenza, o nel piu' vicino comune del medesimo centro
di mobilitazione in cui trovasi una unita' sanitaria appropriata.
3.  Se  il  comune  piu'  vicino  e'  situato  fuori  dell'ambito  di
competenza   territoriale   del  comitato,  l'ispettrice  provoca  il
provvedimento  di  chiamata  da  parte  dell'ispettrice del centro di
mobilitazione.
4.  Se occorre chiamare infermiere volontarie in servizio di guerra o
di  grave  crisi internazionale, o in servizio straordinario in tempo
di  pace,  si  da' la precedenza a quelle che sono iscritte nel ruolo
attivo.
5.  La chiamata delle infermiere volontarie in servizio straordinario
in  tempo  di  pace  o  in  servizio  di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale  ha luogo con provvedimento dell'ispettrice nazionale,
emanato  per  delega  del  presidente  nazionale dell'Associazione, e
notificato all'interessata dall'ispettrice da cui dipende.
6.  Nelle  chiamate in servizio straordinario in tempo di pace si da'
la  precedenza  alle  infermiere  volontarie  che  hanno  la  propria
residenza piu' vicina al luogo ove il servizio e' prestato.