Art. 1754
                    Servizio presso enti diversi

1.   Le  infermiere  volontarie  non  possono  prestare  servizio  di
assistenza  sanitaria,  igienica  o sociale, anche temporanea, presso
enti diversi dalla Croce rossa italiana, e tanto meno essere iscritte
nelle  liste  di  tali  enti,  senza  autorizzazione  dell'ispettrice
nazionale.
2.  L'autorizzazione  di cui al comma 1 cessa di avere effetto quando
le  infermiere volontarie sono chiamate in servizio dalla Croce rossa
italiana  in  tempo  di  pace,  in  tempo  di guerra o di grave crisi
internazionale.