Art. 176
        Organi di polizia militare dell'Arma dei carabinieri

1. Alle funzioni di polizia militare, incluse quelle di assistenza ai
comandi  e  alle  unita'  militari,  provvedono, nell'ambito definito
dall'articolo  90,  i reparti territoriali, gli uffici, i comandi e i
reparti costituiti presso gli organi centrali della difesa, presso le
Forze armate, gli organismi NATO e gli altri organismi internazionali
in  Italia  e  all'estero,  nonche'  le  altre  unita'  appositamente
individuate.