Art. 1761
                 Cooperazione con i servizi sanitari

1.  La  cooperazione  dell'Associazione  dei  cavalieri  italiani del
sovrano  militare  Ordine di Malta ai servizi sanitari dello Stato e'
stabilita da apposite convenzioni.
2.  La  facolta'  di  stipulare  tali  convenzioni con l'Associazione
suddetta e' delegata ai Ministri competenti.