Art. 1762
     Servizi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

1.  Per  il  funzionamento  dei  suoi servizi in tempo di guerra o di
grave  crisi internazionale l'Associazione dei cavalieri italiani del
sovrano  militare  Ordine di Malta ha facolta' di arruolare personale
volontario,  esente da obblighi di leva e di chiamata alle armi e che
non e' stato scelto dall'Amministrazione della difesa quale personale
precettabile  della  mobilitazione  civile  ai  sensi  delle leggi di
guerra.
2.  Ove  necessario,  limitatamente al numero stabilito dal Ministero
della   difesa  a  seconda  del  bisogno,  puo'  arruolare  personale
dell'Esercito  italiano avente obblighi di leva e chiamata alle armi,
che ha raggiunto il quarantesimo anno di eta' o una eta' superiore.