Art. 1765
                    Stato giuridico del personale

1. Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762
e  1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono
militari  e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare
e   della  legge  penale  militare.  Le  chiamate  in  servizio  sono
effettuate dall'Associazione mediante precetti.
2.  Ai  mancanti  alla  chiamata  disposta  ai sensi del comma 1 sono
applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate.
3.  L'arruolamento  da  parte  dell'Associazione dei dipendenti dalle
amministrazioni  dello  Stato,  comprese  quelle  aventi  ordinamento
autonomo,   in   tempo   di   pace,   di  guerra  o  di  grave  crisi
internazionale,  non  puo'  aver  luogo  senza il preventivo consenso
dell'amministrazione di appartenenza.