Art. 1766
                             Convenzioni

1.  Sono  stabilite  norme  per  disciplinare  lo stato giuridico, il
reclutamento,    l'avanzamento,    il    trattamento    economico   e
l'amministrazione  del  personale previsto dagli articoli precedenti,
mediante   apposita  convenzione  con  l'Associazione  dei  cavalieri
italiani del sovrano militare Ordine di Malta.
2.  La  facolta'  di  stipulare  la convenzione di cui al comma 1 con
l'Associazione  suddetta  e'  delegata  al  Ministro della difesa, di
concerto col Ministro dell'economia e delle finanze.