Art. 177
Procedure  per  l'istituzione  e la soppressione di reparti dell'Arma
                           dei carabinieri

1.  Il Comandante generale istituisce o sopprime comandi territoriali
di   livello   non   superiore  a  comando  provinciale  con  propria
determinazione,  previo  assenso  del  Ministro  della difesa, che si
pronuncia di concerto con il Ministro dell'interno.
2.  Salvo quanto previsto dall'articolo 11 della legge 31 marzo 2000,
n.  78,  l'istituzione o la soppressione di comandi diversi da quelli
di  cui  al comma 1, nei limiti delle dotazioni di personale previste
dalle  disposizioni  vigenti,  e'  disposta  dal Comandante generale,
previo  consenso  del  Capo  di  stato  maggiore  della  difesa,  con
l'assenso  del  Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro
dell'interno se si tratti di comandi che svolgono servizi o attivita'
di pubblica sicurezza e ordine pubblico.
 
          Nota all'art. 177:
             - Il testo dell'art. 11 della legge 31 marzo 2000, n. 78
          (Delega  al  Governo  in  materia di riordino dell'Arma dei
          carabinieri,  del  Corpo  forestale  dello Stato, del Corpo
          della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in
          materia di coordinamento delle Forze di polizia) pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  del 4 aprile 2000, n. 79, e' il
          seguente:
             «Art. 11 (Attivita' specializzate presso Amministrazioni
          dello Stato diverse da quelle di appartenenza). - 1. Per le
          Forze   di   polizia   diverse   dalla  Polizia  di  Stato,
          l'istituzione,  nonche'  le dotazioni di personale e mezzi,
          di comandi, unita' e reparti comunque denominati, destinati
          allo   svolgimento   di   attivita'   specializzate  presso
          Amministrazioni   dello   Stato   diverse   da   quelle  di
          appartenenza,  sono  disposte,  su  proposta  del  Ministro
          interessato,   dal   Ministro  competente  gerarchicamente,
          previo concerto con il Ministro dell'interno. Con la stessa
          procedura   si  provvede  alla  soppressione  dei  predetti
          comandi,  unita'  e  reparti,  salvi  i casi in cui la loro
          costituzione sia stata disposta con legge.».