Art. 1772
                Trattamento economico degli associati

1.  I  dipendenti di una pubblica amministrazione, iscritti nei ruoli
della Associazione dei cavalieri italiani del Sovrano militare ordine
di  Malta,  se prestano servizio con il consenso della stessa, sia in
tempo  di pace, in circostanze temporanee di pubblica necessita', sia
in  caso  di guerra o di grave crisi internazionale, usufruiscono del
trattamento   economico  stabilito  per  le  forze  di  completamento
dall'articolo 1799.
2.  I  datori  di  lavoro  privati  sono  obbligati  ad assicurare la
conservazione  del posto di lavoro ai loro dipendenti appartenenti al
personale  dell'Associazione  chiamati  in  servizio, sia in tempo di
pace,  in circostanze di pubblica necessita', sia in caso di guerra o
di grave crisi internazionale.