Art. 1773 Valutazione del servizio prestato nell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta 1. Il servizio prestato dal personale militare dell'Associazione dei cavalieri italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di pace, non puo' essere in nessun caso valutato agli effetti di pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici. 2. Il servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate dello Stato, e' considerato, a ogni effetto di pensione, come reso allo Stato. 3. Le ferite e le infermita' contratte per causa di servizio di guerra dal personale di cui al comma 1 conferiscono il diritto a pensione di guerra, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
Nota agli articoli 1773: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.