Art. 1773
Valutazione  del  servizio  prestato  nell'Associazione dei cavalieri
            italiani del sovrano militare ordine di Malta

1.  Il servizio prestato dal personale militare dell'Associazione dei
cavalieri  italiani del sovrano militare ordine di Malta, in tempo di
pace,  non  puo'  essere  in  nessun  caso  valutato  agli effetti di
pensione come prestato allo Stato o ad altri enti pubblici.
2.  Il  servizio prestato dal personale di cui al comma 1 in tempo di
guerra o di grave crisi internazionale, al seguito delle Forze armate
dello  Stato,  e'  considerato, a ogni effetto di pensione, come reso
allo Stato.
3.  Le  ferite  e  le  infermita'  contratte per causa di servizio di
guerra  dal  personale  di  cui  al comma 1 conferiscono il diritto a
pensione  di  guerra,  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915.
 
          Nota agli articoli 1773:
             -  Per  il  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
          dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 1759.