Art. 1777 
Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze  delle
                      amministrazioni pubbliche 
 
1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina  generale  in
materia di trattamento economico  dei  dipendenti  pubblici  prevista
dalle disposizioni  vigenti,  al  personale  dell'Esercito  italiano,
della Marina militare e dell'Aeronautica  militare  si  applicano  le
disposizioni emanate  a  seguito  delle  procedure  di  concertazione
previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195,  nonche'  le
norme del presente  libro  che  hanno  efficacia  ai  soli  fini  del
trattamento economico. 
 
          Nota all'art. 1777:
             -   Il  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  195
          (Attuazione  dell'art.  2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in
          materia  di  procedure  per  disciplinare  i  contenuti del
          rapporto  di impiego del personale delle Forze di polizia e
          delle Forze armate) e' pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.