Art. 1777 Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche 1. Ferma restando, in quanto compatibile, la disciplina generale in materia di trattamento economico dei dipendenti pubblici prevista dalle disposizioni vigenti, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare si applicano le disposizioni emanate a seguito delle procedure di concertazione previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonche' le norme del presente libro che hanno efficacia ai soli fini del trattamento economico.
Nota all'art. 1777: - Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195 (Attuazione dell'art. 2 della L. 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122.