Art. 1778
                        Assenze per malattia

1.  Al  personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina militare e
dell'Aeronautica  militare,  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'art.  71,  commi  1 e 1-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112,  convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 6 agosto 2008, n.
133.
 
          Nota all'art. 1778:
             -  Il  testo  dell'articolo  71,  commi  1  e 1-bis, del
          decreto-legge  25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
          per   lo   sviluppo   economico,   la  semplificazione,  la
          competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
          la  perequazione  tributaria),  pubblicato  nel supplemento
          ordinario  alla  Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2008, n. 147,
          convertito  in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma
          1,  L.  6  agosto  2008, n. 133 (pubblicata nel supplemento
          ordinario  alla Gazzetta Ufficiale 21 agosto 2008, n. 195),
          e' il seguente:
             «Art. 71 (Assenze per malattia e per permesso retribuito
          dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Per i
          periodi  di  assenza  per malattia, di qualunque durata, ai
          dipendenti   delle   pubbliche   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  1,  comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
          2001,  n.  165,  nei  primi  dieci  giorni  di  assenza  e'
          corrisposto   il  trattamento  economico  fondamentale  con
          esclusione   di  ogni  indennita'  o  emolumento,  comunque
          denominati,  aventi carattere fisso e continuativo, nonche'
          di  ogni  altro  trattamento  accessorio.  Resta  fermo  il
          trattamento  piu'  favorevole  eventualmente  previsto  dai
          contratti   collettivi  o  dalle  specifiche  normative  di
          settore  per  le  assenze per malattia dovute ad infortunio
          sul  lavoro  o  a  causa  di  servizio,  oppure  a ricovero
          ospedaliero  o  a  day  hospital,  nonche'  per  le assenze
          relative   a   patologie   gravi   che  richiedano  terapie
          salvavita.   I  risparmi  derivanti  dall'applicazione  del
          presente  comma  costituiscono  economie di bilancio per le
          amministrazioni  dello  Stato  e  concorrono  per  gli enti
          diversi  dalle amministrazioni statali al miglioramento dei
          saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate
          per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.
             1-bis.  A  decorrere dalla data di entrata in vigore del
          presente  decreto,  limitatamente alle assenze per malattia
          di  cui  al  comma 1 del personale del comparto sicurezza e
          difesa nonche' del personale del Corpo nazionale dei vigili
          del   fuoco,   gli  emolumenti  di  carattere  continuativo
          correlati allo specifico status e alle peculiari condizioni
          di impiego di tale personale sono equiparati al trattamento
          economico fondamentale».