Art. 1780
              Principio di irreversibilita' stipendiale

1.  In  caso  di  passaggio  a  qualifiche  o  gradi di ruoli diversi
dell'Amministrazione  militare  o di transito dai ruoli civili, senza
soluzione  di  continuita', se gli emolumenti fissi e continuativi in
godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, e'
attribuito  un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile,
salvo   diversa   previsione   di  legge,  con  i  futuri  incrementi
stipendiali  conseguenti  a progressione di carriera o per effetto di
disposizioni normative a carattere generale.