Art. 1781
                  Computo dell'anzianita' di grado

1. L'anzianita' di grado e' quella risultante dal decreto di nomina o
di promozione, secondo quanto disposto dall'articolo 856.
2.  Per  i  militari  transitati  di  ruolo, l'anzianita' di grado e'
computata,  agli  effetti della determinazione dello stipendio, dalla
data  di  nomina  o  di  promozione  al  grado  stesso  nel  ruolo di
provenienza, con le deduzioni di cui all'articolo 858.
3.   Per  i  sottufficiali  e  i  graduati  in  servizio  permanente,
l'anzianita'  di  grado  e'  computata  secondo  le  disposizioni che
regolano l'anzianita' stessa ai fini dell'avanzamento.