Art. 1782
                 Computo dell'anzianita' di servizio

1.  L'anzianita'  di  servizio  da  ufficiale  decorre dalla data del
decreto  di  nomina,  se  nel  decreto  stesso  non  e'  fissata  una
decorrenza diversa.
2.   Per  i  sottufficiali  e  i  graduati  in  servizio  permanente,
l'anzianita'  di  servizio  decorre  dalla  data  di  immissione  nei
rispettivi ruoli, disposta con decreto ministeriale.