Art. 1783 
             Computo del servizio anteriormente prestato 
 
1.  Il  servizio  militare  prestato  anteriormente  alla  nomina   a
ufficiale,  sottufficiale  e  graduato  in  servizio  permanente,  e'
computato  per  intero,  agli  effetti  della  determinazione   dello
stipendio, in base all'anzianita' di servizio; agli  stessi  effetti,
sono computati gli anni corrispondenti alla durata legale  del  corso
di studi universitari, in favore degli ufficiali per  la  nomina  dei
quali e' richiesta una laurea o titolo equipollente.