Art. 1785 Trattamento economico dei militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate 1. Ai militari in servizio obbligatorio di leva presso le Forze armate compete il trattamento economico che sara' determinato dal Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.