Art. 1785
Trattamento  economico  dei militari in servizio obbligatorio di leva
                       presso le Forze armate

1.  Ai  militari  in  servizio  obbligatorio  di leva presso le Forze
armate  compete  il  trattamento  economico che sara' determinato dal
Ministro  della  difesa,  di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, in caso di ripristino della coscrizione obbligatoria.