Art. 1787 Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero 1. Ai militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia l'obbligo del servizio militare, e' concesso, per una sola volta nel corso della ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo piu' economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.