Art. 1787
 Rimborso spese di viaggio ai militari di leva residenti all'estero

1.  Ai  militari di leva residenti all'estero che adempiono in Italia
l'obbligo  del servizio militare, e' concesso, per una sola volta nel
corso  della  ferma, il rimborso delle spese di viaggio, con il mezzo
piu' economico, per licenza da trascorrere nel Paese di residenza.