Art. 1788 Sospensione della paga 1. Ai graduati e ai militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare in servizio di leva, trattenuti o richiamati o in ferma prolungata, la paga e' dovuta durante i periodi di ricovero in luoghi di cura, durante la licenza ordinaria, le licenze brevi, le licenze straordinarie, quelle di convalescenza dipendente da causa di servizio, la licenza premio e le licenze per determinazione ministeriale, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo. 2. Per i militari indicati al comma 1 la paga e' sospesa: a) quando, senza giustificato motivo, non raggiungono il Corpo di appartenenza o se ne assentano; b) quando sono detenuti in attesa di giudizio, salvo a essere loro corrisposta se il giudizio non e' seguito da condanna. 3. Il controvalore della razione viveri e' corrisposto al personale militare indicato al comma 1 quando e' in licenza con diritto alla paga, nonche' durante i giorni di viaggio di andata e ritorno nelle licenze di qualsiasi tipo.