Art. 179 Qualifiche di pubblica sicurezza 1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza. 3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di uffici o reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.