Art. 179 
                  Qualifiche di pubblica sicurezza 
 
  1. Gli ufficiali dei carabinieri hanno la qualifica di ufficiali di
pubblica sicurezza, ai sensi della normativa vigente. 
  2. Agli appartenenti ai ruoli degli ispettori, dei sovrintendenti e
degli appuntati e carabinieri e' attribuita la qualifica di agente di
pubblica sicurezza. 
  3. I marescialli aiutanti sostituti ufficiali di Pubblica sicurezza
se sostituiscono i superiori gerarchici nella direzione di  uffici  o
reparti retti da ufficiali, assumono anche la qualifica di  ufficiale
di pubblica sicurezza.