Art. 1790
                       Premio di congedamento

1. Ai graduati e ai militari di truppa in ferma di leva prolungata e'
corrisposto  un premio di congedamento pari a due volte l'ultima paga
mensile  percepita  per  ogni anno o frazione superiore a sei mesi di
servizio  prestato,  se  gli  stessi  non sono transitati in servizio
permanente effettivo.