Art. 1791 Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata 1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga netta giornaliera determinata nella misura percentuale del 60 per cento riferita al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennita' integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con il grado di caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i volontari in ferma prefissata quadriennale. 3. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennita' prevista dall'articolo 1792, comma 1.