Art. 1791 
         Retribuzione base dei volontari in ferma prefissata 
 
  1. Ai volontari in ferma prefissata di un anno, con la qualifica di
soldato, comune di 2^ classe e aviere, e' corrisposta una paga  netta
giornaliera determinata nella misura percentuale  del  60  per  cento
riferita al valore  giornaliero  dello  stipendio  iniziale  lordo  e
dell'indennita'  integrativa  speciale  costituenti  la  retribuzione
mensile del grado iniziale dei volontari in servizio permanente. 
  2. La misura percentuale e' pari al 70 per cento per i volontari in
ferma prefissata di un anno e in rafferma annuale, con  il  grado  di
caporale, comune di 1^ classe e aviere scelto, e per i  volontari  in
ferma prefissata quadriennale. 
  3. Ai  volontari  in  ferma  prefissata  quadriennale  in  rafferma
biennale sono attribuiti il parametro stipendiale  e  gli  assegni  a
carattere fisso  e  continuativo  spettanti  al  grado  iniziale  dei
volontari in servizio permanente.  Dalla  data  di  attribuzione  del
predetto    trattamento    economico    cessa    la    corresponsione
dell'indennita' prevista dall'articolo 1792, comma 1.