Art. 1792 Retribuzione accessoria dei volontari in ferma prefissata 1. Per compensare l'attivita' effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, e' corrisposta ai volontari in ferma prefissata quadriennale l'indennita' pari a euro 103,29 mensili, a far data dal 1° gennaio 2005. 2. Ai volontari in ferma prefissata quadriennale possono essere attribuiti, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate che costituiscono limiti di spesa, i compensi forfettari di guardia e di impiego, nei limiti e con le modalita' stabiliti in sede di concertazione, in misura pari al 70 per cento dell'importo previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti. 3. Ai volontari in ferma prefissata spetta l'indennita' di rischio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146. 4. La fruizione della mensa e degli alloggi collettivi di servizio e' a titolo gratuito per tutti i volontari in ferma prefissata. 5. Ai volontari in ferma prefissata non compete alcun premio di congedamento.
Nota all'art. 1792: - Il decreto legislativo 5 maggio 1975, n. 146 (Regolamento di attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 734, concernente la corresponsione di indennita' di rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed agli operai dello Stato) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 1975, n. 128.