Art. 1793 Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria 1. Ferma restando l'irrinunciabilita' del diritto alla licenza ordinaria, si procede al pagamento sostitutivo quando la mancata fruizione di essa e' dovuta a una delle seguenti cause: a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall'articolo 957; c) decesso.