Art. 1793 
            Pagamento sostitutivo della licenza ordinaria 
 
1.  Ferma  restando  l'irrinunciabilita'  del  diritto  alla  licenza
ordinaria, si procede al  pagamento  sostitutivo  quando  la  mancata
fruizione di essa e' dovuta a una delle seguenti cause: 
a) imprescindibili esigenze di impiego documentate; 
b) proscioglimento dalla ferma nei casi previsti dall'articolo 957; 
c) decesso.