Art. 1795 
          Retribuzione degli ufficiali in ferma prefissata 
 
1. Ai sottotenenti e ai  tenenti  e  gradi  corrispondenti  in  ferma
prefissata e in rafferma e' attribuito uno stipendio  rispettivamente
pari all'80,74 per  cento  e  all'88,55  per  cento  dello  stipendio
parametrale dei pari grado in servizio permanente.