Art. 1797 Premio di fine ferma agli ufficiali piloti e navigatori di complemento 1. Agli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati al termine della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1, ovvero prosciolti dalla ferma per motivi psico-fisici, e' corrisposto un premio di fine ferma, a condizione che non sia stato acquisito il diritto a pensione. 2. Tale premio spetta, per ogni semestre di servizio prestato posteriormente al compimento del quindicesimo mese di ferma per il quale sia stata percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione, nella misura di seguito indicata: a) euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di dodici anni; b) euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci; c) euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di ferma pari o inferiore a dieci anni. 3. Il premio e' corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre agli ufficiali che ottengono il passaggio in servizio permanente effettivo, ai sensi dell'articolo 667. 4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato prestato per almeno tre mesi. 5. In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto. 6. Nel caso di cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 945.