Art. 1797
Premio   di   fine  ferma  agli  ufficiali  piloti  e  navigatori  di
                             complemento

1.  Agli  ufficiali  piloti e navigatori di complemento, congedati al
termine  della  ferma  prevista  dall'articolo  943,  comma 1, ovvero
prosciolti  dalla  ferma  per  motivi psico-fisici, e' corrisposto un
premio  di  fine  ferma,  a condizione che non sia stato acquisito il
diritto a pensione.
2.  Tale  premio  spetta,  per  ogni  semestre  di  servizio prestato
posteriormente  al  compimento  del quindicesimo mese di ferma per il
quale  sia  stata  percepita l'indennita' mensile di aeronavigazione,
nella misura di seguito indicata:
a)  euro 180,76, per gli ufficiali che abbiano completato la ferma di
dodici anni;
b)  euro 142,03, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di
ferma inferiore a dodici anni ma superiore a dieci;
c)  euro 103,29, per gli ufficiali che abbiano prestato un periodo di
ferma pari o inferiore a dieci anni.
3.  Il  premio  e'  corrisposto nella misura di euro 51,65 a semestre
agli  ufficiali  che  ottengono  il  passaggio in servizio permanente
effettivo, ai sensi dell'articolo 667.
4. Il semestre e' considerato come intero quando il servizio e' stato
prestato per almeno tre mesi.
5.  In caso di morte, la somma corrispondente al premio di fine ferma
e' corrisposta, per la parte maturata, agli eredi aventi diritto.
6.  Nel  caso  di  cessazione d'autorita' per motivi disciplinari, si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 945.