Art. 1799 
              Retribuzione delle forze di completamento 
 
1. Agli ufficiali e ai sottufficiali delle Forze armate richiamati e'
attribuito il  trattamento  economico  dei  pari  grado  in  servizio
permanente.  Ai  militari  di  truppa  richiamati,  provenienti   dal
servizio di leva ovvero dai volontari in ferma annuale, e' attribuito
lo  stato  giuridico  e  il  trattamento  economico  dei  pari  grado
appartenenti ai volontari in ferma prefissata di un anno. 
2. Agli ufficiali delle forze di completamento, che  sono  lavoratori
dipendenti pubblici, spettano, in aggiunta alle competenze  fisse  ed
eventuali  determinate  e  attribuite   ai   sensi   del   comma   1,
limitatamente al periodo di effettiva permanenza nella  posizione  di
richiamo, anche lo stipendio e le altre indennita' a carattere  fisso
e  continuativo,  fatta  eccezione   per   l'indennita'   integrativa
speciale, dovuti dall'amministrazione di origine, che ne assicura  la
diretta corresponsione all'interessato.