Art. 18 
          Commissariato generale per le onoranze ai Caduti 
 
1. Il Commissario generale per le onoranze ai Caduti esercita le  sue
funzioni alla dirette dipendenze del Ministro della difesa, che ha il
potere di nomina e di tutela dello stesso Commissario, oltre  che  di
decisione in ordine  ai  dissensi  tra  il  Commissario  e  le  altre
amministrazioni con cui deve raccordarsi  al  fine  dell'espletamento
delle sue funzioni. 
2. Le competenze e  le  funzioni  del  Commissario  generale  per  le
onoranze ai Caduti sono disciplinati nel libro II,  titolo  II,  capo
VI, sezione III del presente codice.