Art. 180
Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma
                           dei carabinieri

1.  Nel  regolamento  sono  disciplinate  le  relazioni dell'Arma dei
carabinieri con le altre autorita' militari e civili.
2.  Il  Ministro  della  difesa,  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  adotta, di concerto con il
Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di
tutela   dell'ordine  e  della  sicurezza  pubblica,  il  regolamento
generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce:
a)  l'organizzazione  e  il funzionamento delle strutture e dei mezzi
dell'Arma dei carabinieri;
b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
 
          Nota all'art. 180:
             -  Per  l'articolo  17,  comma  3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 1.