Art. 180 Disposizioni ulteriori in tema di organizzazione e servizio dell'Arma dei carabinieri 1. Nel regolamento sono disciplinate le relazioni dell'Arma dei carabinieri con le altre autorita' militari e civili. 2. Il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, adotta, di concerto con il Ministro dell'interno limitatamente alle parti relative ai compiti di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, il regolamento generale dell'Arma dei carabinieri che stabilisce: a) l'organizzazione e il funzionamento delle strutture e dei mezzi dell'Arma dei carabinieri; b) l'organizzazione e l'esecuzione del servizio istituzionale.
Nota all'art. 180: - Per l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 si vedano le note all'articolo 1.