Art. 1801 
                 Scatti per invalidita' di servizio 
 
  1. Al personale dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare che, in costanza di rapporto di impiego, ha
ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio  per
infermita' ascrivibile a una delle categorie indicate nella tabella A
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,
n. 915, compete una sola volta,  nel  valore  massimo,  un  beneficio
stipendiale, non riassorbibile e non rivalutabile, pari al: 
    a) 2,50 per cento dello stipendio per infermita' dalla I alla  VI
categoria; 
    b) 1,25 per cento dello stipendio per infermita' dalla  VII  alla
VIII categoria. 
 
          Nota all'art. 1801: 
             - Per la tabella A allegata al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 si vedano le note
          all'art. 713.