Art. 1802 
                    Omogeneizzazione stipendiale 
 
1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le  Forze
di polizia a  ordinamento  militare,  e'  attribuito  agli  ufficiali
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare che hanno prestato servizio militare senza demerito  per  15
anni  dalla  nomina  a  ufficiale,  ovvero  dal  conseguimento  della
qualifica  di  aspirante,  il  trattamento  economico  spettante   al
colonnello con relative modalita' di  determinazione  e  progressione
economica. 
2. Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno  prestato
servizio  militare  senza  demerito  per  25  anni  dalla  nomina   a
ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante,  il
trattamento economico spettante al generale di brigata  con  relative
modalita' di determinazione e progressione economica. 
3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per  l'attribuzione  dei
trattamenti previsti dai commi  1  e  2,  agli  ufficiali  che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito  per  13  anni  e  23  anni   dal
conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante
e' attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello  e
al brigadiere generale e gradi equiparati.  Il  predetto  trattamento
non costituisce presupposto per la determinazione della  progressione
economica, fatta eccezione per gli ufficiali  appartenenti  ai  ruoli
del  servizio  permanente  per  i  quali  e'  previsto   il   diretto
conseguimento del grado di tenente  o  corrispondente,  ai  quali  il
suddetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste  dai
commi 1 e 2. 
4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun  caso
cumulabili tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale  di
cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987,
n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre  1987,
n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e  2,  della  legge  8  agosto
1990, n. 231. 
5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della
liquidazione della pensione  e  dell'indennita'  di  buonuscita,  non
esclude  l'attribuzione  dei  sei  aumenti  periodici  di   stipendio
previsti dagli articoli 1863 e 1911. 
 
          Note all'art. 1802:
             -   Il   testo   dell'articolo  1,  commi  8  e  9,  del
          decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per
          la  concessione  di  miglioramenti  economici  al personale
          militare   e  per  la  riliquidazione  delle  pensioni  dei
          dirigenti  civili e militari dello Stato e del personale ad
          essi  collegato  ed  equiparato), pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito in legge,
          con  modificazioni,  dall'art.  1,  comma 1, L. 14 novembre
          1987,  n.  468  (pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  16
          novembre 1987, n. 268), e' il seguente:
             «Art.  1. - 8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa
          di  una  legge organica di riordino sia per quanto riguarda
          il  trattamento retributivo che le norme di avanzamento per
          tutto     il    personale    militare,    quale    parziale
          omogeneizzazione  stipendiale  con  le  Forze  militari  di
          polizia,  agli  ufficiali  dei  seguenti gradi, che abbiano
          prestato  15  o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente,
          sono  corrisposti  gli  importi  annuali  lordi a fianco di
          ciascun grado indicati:

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                          |   Con 15 anni lire  |  Con 25 anni lire
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        a) capitano       |      1.500.000      |      3.600.000
        b) maggiore       |      2.000.000      |      3.600.000
   c) tenente colonnello  |      2.400.000      |      3.600.000
       d) colonnello      |          -          |      3.600.000

             Le  norme  del  presente  comma  si  applicano  anche ai
          maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e
          ruoli  diversi  al  compimento  del  diciannovesimo  e  del
          ventinovesimo  anno di servizio militare comunque prestato.
          Ai  tenenti  e  ai capitani provenienti da carriere e ruoli
          diversi,  al  compimento del diciannovesimo e ventinovesimo
          anno  di  servizio militare comunque prestato e' attribuito
          un  importo  annuo  lordo  rispettivamente  di  1.500.000 e
          2.000.000  di  lire.  I  predetti importi non sono in alcun
          caso  tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione
          individuale  di  anzianita' per gli ufficiali sino al grado
          di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli
          il  rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione
          al   grado  superiore;  per  gli  ufficiali  colonnelli  il
          rispettivo  importo non costituisce base per l'applicazione
          della  progressione  economica  per  classi  e scatti ed e'
          riassorbito in caso di promozione al grado superiore.
             9.  A  decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che
          abbiano  compiuto  19  anni  di  servizio  e' attribuito un
          assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto
          importo   e'  elevato  a  lire  1.800.000  annue  lorde  al
          compimento  di  29 anni di servizio. I predetti importi non
          sono  cumulabili  tra  loro,  ne'  con i benefici di cui al
          comma  8,  e si aggiungono alla retribuzione individuale di
          anzianita'».
             -  Il  testo  degli  articoli  4 e 5, commi 1 e 2, della
          legge  8  agosto  1990,  n. 231 (Disposizioni in materia di
          trattamento  economico  del personale militare), pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  11  agosto  1990, n. 187, e' il
          seguente:
             «Art.  4  (Assegno  funzionale).  -  1.  Le misure dello
          assegno  funzionale  pensionabile  di  cui  all'articolo 1,
          comma  9,  del  D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito,
          con  modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono
          rideterminate  dal  1°  gennaio  1990  nei seguenti importi
          annui lordi:
             a)  lire  1.700.000  per  i  sottufficiali  che  abbiano
          compiuto 19 anni di servizio;
             b)  lire  2.500.000  per  i  sottufficiali  che  abbiano
          compiuto 29 anni di servizio.
             2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra
          loro,   ne'   con   gli  importi  ed  i  benefici  previsti
          dall'articolo   5   e   si   aggiungono  alla  retribuzione
          individuale di anzianita'.»
             «Art.   5  (Omogeneizzazione  stipendiale).  -  1.  Agli
          ufficiali  dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25
          anni   di  servizio  dalla  nomina  a  tenente,  le  misure
          dell'assegno    di   parziale   omogeneizzazione   di   cui
          all'articolo  1,  comma  8,  del decreto-legge 16 settembre
          1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          novembre  1987,  n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio
          1990, nei seguenti importi annui lordi:


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                        |  15 anni di servizio | 25 anni di servizio
=====================================================================
       a) tenente       |       2.100.000      |      4.500.000
       b) maggiore      |       2.800.000      |      4.500.000
  c) tenente colonnello |       3.200.000      |      4.500.000
      d) colonnello     |           -          |      4.500.000

             2.  Gli  importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L.
          16  settembre  1987, n. 379, convertito, con modificazioni,
          dalla  L.  14  novembre  1987,  n.  468,  per gli ufficiali
          provenienti  da  carriere e ruoli diversi al compimento del
          19°  e  29°  anno di servizio militare comunque prestato, i
          quali  rivestano  il grado di tenente, capitano, maggiore e
          tenente  colonnello,  sono  rideterminati,  dal 1°, gennaio
          1990, nei seguenti importi annui lordi:


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                        |  19 anni di servizio | 29 anni di servizio
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       a) tenente       |      2.100.000       |      2.700.000
       b) maggiore      |      2.100.000       |      2.700.000
  c) tenente colonnello |      2.800.000       |      4.500.000
      d) colonnello     |      3.200.000       |      4.500.000

             omissis».