Art. 1802 Omogeneizzazione stipendiale 1. Al fine di completare l'omogeneizzazione stipendiale con le Forze di polizia a ordinamento militare, e' attribuito agli ufficiali dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare che hanno prestato servizio militare senza demerito per 15 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al colonnello con relative modalita' di determinazione e progressione economica. 2. Allo stesso fine, e' attribuito agli ufficiali che hanno prestato servizio militare senza demerito per 25 anni dalla nomina a ufficiale, ovvero dal conseguimento della qualifica di aspirante, il trattamento economico spettante al generale di brigata con relative modalita' di determinazione e progressione economica. 3. Fino a quando non ricorrono le condizioni per l'attribuzione dei trattamenti previsti dai commi 1 e 2, agli ufficiali che hanno prestato servizio senza demerito per 13 anni e 23 anni dal conseguimento della nomina a ufficiale o della qualifica di aspirante e' attribuito lo stipendio spettante rispettivamente al colonnello e al brigadiere generale e gradi equiparati. Il predetto trattamento non costituisce presupposto per la determinazione della progressione economica, fatta eccezione per gli ufficiali appartenenti ai ruoli del servizio permanente per i quali e' previsto il diretto conseguimento del grado di tenente o corrispondente, ai quali il suddetto trattamento e' attribuito secondo le modalita' previste dai commi 1 e 2. 4. Gli importi previsti dal presente articolo non sono in alcun caso cumulabili tra loro, ne' con il beneficio dell'assegno funzionale di cui all'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, e agli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231. 5. Il beneficio dell'omogeneizzazione, quando entra nel computo della liquidazione della pensione e dell'indennita' di buonuscita, non esclude l'attribuzione dei sei aumenti periodici di stipendio previsti dagli articoli 1863 e 1911.
Note all'art. 1802: - Il testo dell'articolo 1, commi 8 e 9, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (Misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e del personale ad essi collegato ed equiparato), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 settembre 1987, n. 217, e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 14 novembre 1987, n. 468 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 16 novembre 1987, n. 268), e' il seguente: «Art. 1. - 8. A decorrere dal 1° giugno 1987, in attesa di una legge organica di riordino sia per quanto riguarda il trattamento retributivo che le norme di avanzamento per tutto il personale militare, quale parziale omogeneizzazione stipendiale con le Forze militari di polizia, agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, sono corrisposti gli importi annuali lordi a fianco di ciascun grado indicati: ===================================================================== | Con 15 anni lire | Con 25 anni lire ===================================================================== a) capitano | 1.500.000 | 3.600.000 b) maggiore | 2.000.000 | 3.600.000 c) tenente colonnello | 2.400.000 | 3.600.000 d) colonnello | - | 3.600.000 Le norme del presente comma si applicano anche ai maggiori ed ai tenenti colonnelli provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del diciannovesimo e del ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato. Ai tenenti e ai capitani provenienti da carriere e ruoli diversi, al compimento del diciannovesimo e ventinovesimo anno di servizio militare comunque prestato e' attribuito un importo annuo lordo rispettivamente di 1.500.000 e 2.000.000 di lire. I predetti importi non sono in alcun caso tra loro cumulabili e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita' per gli ufficiali sino al grado di tenente colonnello; per gli ufficiali tenenti colonnelli il rispettivo importo e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore; per gli ufficiali colonnelli il rispettivo importo non costituisce base per l'applicazione della progressione economica per classi e scatti ed e' riassorbito in caso di promozione al grado superiore. 9. A decorrere dal 1° giugno 1987 ai sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio e' attribuito un assegno funzionale annuo lordo pari a lire 1.200.000; detto importo e' elevato a lire 1.800.000 annue lorde al compimento di 29 anni di servizio. I predetti importi non sono cumulabili tra loro, ne' con i benefici di cui al comma 8, e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'». - Il testo degli articoli 4 e 5, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1990, n. 231 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il seguente: «Art. 4 (Assegno funzionale). - 1. Le misure dello assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 1, comma 9, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate dal 1° gennaio 1990 nei seguenti importi annui lordi: a) lire 1.700.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 19 anni di servizio; b) lire 2.500.000 per i sottufficiali che abbiano compiuto 29 anni di servizio. 2. Gli importi di cui al comma 1 non sono cumulabili tra loro, ne' con gli importi ed i benefici previsti dall'articolo 5 e si aggiungono alla retribuzione individuale di anzianita'.» «Art. 5 (Omogeneizzazione stipendiale). - 1. Agli ufficiali dei seguenti gradi, che abbiano prestato 15 o 25 anni di servizio dalla nomina a tenente, le misure dell'assegno di parziale omogeneizzazione di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, sono rideterminate, dal 1° gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: ===================================================================== | 15 anni di servizio | 25 anni di servizio ===================================================================== a) tenente | 2.100.000 | 4.500.000 b) maggiore | 2.800.000 | 4.500.000 c) tenente colonnello | 3.200.000 | 4.500.000 d) colonnello | - | 4.500.000 2. Gli importi previsti dall'art. 1, comma 8, del D.L. 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla L. 14 novembre 1987, n. 468, per gli ufficiali provenienti da carriere e ruoli diversi al compimento del 19° e 29° anno di servizio militare comunque prestato, i quali rivestano il grado di tenente, capitano, maggiore e tenente colonnello, sono rideterminati, dal 1°, gennaio 1990, nei seguenti importi annui lordi: ===================================================================== | 19 anni di servizio | 29 anni di servizio ===================================================================== a) tenente | 2.100.000 | 2.700.000 b) maggiore | 2.100.000 | 2.700.000 c) tenente colonnello | 2.800.000 | 4.500.000 d) colonnello | 3.200.000 | 4.500.000 omissis».