Art. 1806 
Rinvio ai provvedimenti di concertazione in  materia  di  trattamento
              economico di missione e di trasferimento 
 
1. Al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare si applicano,  in  materia  di  trattamento
economico di missione e di  trasferimento  in  ambito  nazionale,  le
disposizioni emanate  a  seguito  delle  procedure  di  concertazione
previste dal decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.  195,  nonche'
quelle previste dalla normativa vigente. 
 
             Nota agli articoli 1806:
             -  Il  decreto  legislativo  12  maggio 1995, n. 195, e'
          citato nelle note all'articolo 1777.