Art. 1807
                  Indennita' di missione all'estero

1.   Al   personale   militare  inviato  in  missione  all'estero  e'
corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n.
941.
2.  Al  personale  militare  inviato  in  missione  all'estero per un
periodo  non  inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla
lettera  c)  del  comma  1  dell'articolo  1808.  Se  la  missione e'
inizialmente  prevista  di  durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto
anche  il  rimborso  delle  spese  di viaggio e di trasporto bagaglio
della  famiglia,  nei  limiti  e  alle  condizioni  di cui al comma 4
dell'articolo  1808;  in  tale  caso  il trasferimento della famiglia
all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
 
          Nota all'art. 1807:
             -  Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al
          personale  dell'amministrazione  dello  Stato incaricato di
          missione all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
          11 giugno 1926, n. 134.