Art. 1807 Indennita' di missione all'estero 1. Al personale militare inviato in missione all'estero e' corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. 2. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1808. Se la missione e' inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
Nota all'art. 1807: - Il regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (Indennita' al personale dell'amministrazione dello Stato incaricato di missione all'estero) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1926, n. 134.