Art. 1809 
Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche 
 
1. Al personale  dell'Esercito  italiano,  della  Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare destinato a  prestare  servizio  presso  le
rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al  libro  I,
titolo III, capo III, sezione IV, compete,  oltre  allo  stipendio  e
agli altri assegni a carattere  fisso  e  continuativo  previsti  per
l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e  alle
condizioni di quello  spettante  al  personale  del  Ministero  degli
affari esteri in servizio presso le rappresentanze  diplomatiche  ove
hanno sede gli uffici degli addetti: 
a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti  per  situazione
di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia; 
b) indennita' di sistemazione; 
c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero; 
d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi  di  cui  all'articolo
39; 
e) contributo spese per abitazione; 
f) contributo spese per particolari esigenze  connesse  a  doveri  di
rappresentanza; 
g) provvidenze scolastiche; 
h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento  e  di  servizio
comunque e dovunque compiuti; 
i) assegni per oneri di rappresentanza  limitatamente  agli  addetti,
addetti aggiunti e assistenti; 
l) indennizzo per danni subiti in  conseguenza  di  disordini,  fatti
bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione  all'estero  del
personale; 
m) rimborsi delle spese  di  trasporto  in  Italia  della  salma  dei
familiari a carico o dei collaboratori familiari. 
2. In caso di decesso del personale di cui al  comma  1  spettano  ai
familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo  207  del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
3. All'applicazione dei commi 1  e  2  provvede  il  Ministero  della
difesa, di concerto, se occorre, con  il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. 
4. Il personale accreditato per piu' Forze armate nello stesso  Stato
di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di  cui
al comma 1, all'indennita' per accreditamenti multipli, nelle  misure
lorde  mensili  indicate  nella  tabella  1   allegata   al   decreto
legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennita'  si  applicano
gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennita'  di
servizio all'estero. 
5.  Le  indennita'   base   di   servizio   all'estero   e   relative
maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita'
e i rimborsi per viaggi di servizio e di  trasferimento,  nonche'  le
provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della  tabella
2,  allegata  al  decreto  legislativo  27  febbraio  1998,  n.   62,
riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero
della difesa e quello del Ministero degli affari esteri  in  servizio
all'estero. 
6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di  servizio
risiedono in uno Stato diverso da quello in  cui  risiede  l'addetto,
percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di
residenza. 
7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di  organico  del
personale del Ministero degli affari esteri,  le  maggiorazioni  sono
determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con  i
Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita
la commissione  permanente  di  finanziamento,  istituita  presso  il
Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto
del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
8. Il Ministero della difesa puo' prendere  in  locazione  locali  da
adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti  nelle
stesse sedi determinate per il personale  dell'Amministrazione  degli
affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  5  gennaio  1967,  n.  18,  e  alle
condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione  in  uso
al personale dei locali stessi  si  applicano  i  commi  3  e  4  del
predetto articolo. 
9. Il trattamento economico previsto dal  presente  articolo  compete
dal giorno di assunzione delle funzioni in sede  fino  al  giorno  di
cessazione definitiva  delle  funzioni  stesse.  Quando  esigenze  di
servizio  rendono  necessaria,   a   giudizio   del   Ministero,   la
contemporanea  presenza  del   personale   cessante   e   di   quello
subentrante, al personale cessante sono conservate le  indennita'  in
godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni. 
10. Al personale in licenza ordinaria si applicano  le  stesse  norme
sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso
delle  relative  spese  di  viaggio  vigenti  per  il  personale  del
Ministero degli affari esteri in  servizio  all'estero,  compreso  il
periodo di tempo corrispondente ai giorni di  viaggio  per  andata  e
ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo
ai sensi del comma 3 dell'articolo 180  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 
11. Il  limite  massimo  di  assenza  dal  servizio  all'estero,  con
esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle
assenze connesse  al  servizio  stesso,  e'  fissato  in  complessivi
sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a  quattro  mesi  nei
casi in cui per infermita' il personale non possa  essere  trasferito
senza  danno,  durante  i  quali  spetta  il   seguente   trattamento
economico: 
a) in caso di  assenza  per  infermita',  l'indennita'  personale  e'
corrisposta per intero  per  i  primi  quarantacinque  giorni  ed  e'
sospesa per il restante periodo; 
b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili
ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli  di  salute,  la
corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 
12. Alle lavoratrici madri in  astensione  obbligatoria  dal  lavoro,
l'indennita' personale e' corrisposta per  intero;  alle  lavoratrici
madri  nonche'  ai  lavoratori  padri   in   astensione   facoltativa
l'indennita' personale e' sospesa. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010,  n.
126 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione. 
 
    

                      Note all'art. 1809:
             -  Il  testo  degli articoli 84, commi 2 e 3, 172, 180 e
          207  del  decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967,  n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari
          esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
          Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente:
             «Art.  84  (Alloggi in immobili demaniali). - 2. Qualora
          ricorrano  particolari  ragioni  connesse con la situazione
          del  Paese  e  finche'  le  stesse permangano, il Ministero
          degli  affari  esteri  puo'  concedere  in uso al personale
          locali siti in immobili presi in fitto.
             3.  Con  decreto  del  Ministro per gli affari esteri di
          concerto  con  quello  per  il  tesoro sono determinate, di
          volta  in  volta,  le singole sedi per le quali ricorrano o
          cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.»
             «Art.  172  (Commissione permanente di finanziamento). -
          1.  La  Commissione  permanente di finanziamento, istituita
          presso  il  Ministero  degli  affari esteri per l'esame del
          trattamento economico del personale in servizio all'estero,
          fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad
          essa  deferite  dalla  legge e su quelle su cui il Ministro
          per gli affari esteri ritiene di interpellarla.
             2.    La   Commissione   effettua   annualmente,   prima
          dell'inizio  dell'esercizio  finanziario,  un  esame  della
          situazione generale delle indennita' di servizio all'estero
          e   fissa  i  criteri  di  massima  per  la  revisione  dei
          coefficienti.  La  Commissione  procede  altresi', entro il
          primo   trimestre   di  ogni  esercizio  finanziario,  alla
          valutazione  delle  necessita'  di stanziamento di bilancio
          per  l'esercizio  successivo  in  materia  di indennita' di
          servizio.
             3. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e'
          composta del Ministro, del direttore generale del personale
          e   dell'amministrazione,   dell'ispettore   generale   del
          Ministero  e  degli  uffici  all'estero,  di due funzionari
          diplomatici   di  cui  uno  della  Direzione  generale  del
          personale  e  uno  della Direzione generale delle relazioni
          culturali,  del funzionario preposto al coordinamento degli
          uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei
          conti,  del direttore capo della Ragioneria centrale, di un
          funzionario  della  Ragioneria generale dello Stato e di un
          funzionario della Direzione generale del tesoro.
             4.  La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua
          delega  da  un  Sottosegretario  di  Stato, o dal direttore
          generale  del  personale  o dal vice direttore generale del
          personale.
             5.  Per  ciascun  membro  della  Commissione puo' essere
          nominato un sostituto.
             6. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute
          della  Commissione,  per consultazioni, anche funzionari di
          speciale competenza.
             7.  Le  funzioni  di  segretario  sono  espletate  da un
          funzionario   della  Direzione  generale  del  personale  e
          dell'amministrazione.»
             «Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). - 1.
          In  caso  di  decesso  del  dipendente  durante il servizio
          all'estero,  e'  dovuta  ai familiari una somma pari ad una
          mensilita'    dell'indennita'    personale   spettante   al
          dipendente  stesso.  I  familiari  a  carico hanno altresi'
          diritto  al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto
          degli   effetti   alle  condizioni  e  nei  limiti  fissati
          nell'art.  199,  compresa  la  quota di effetti che sarebbe
          spettata alla persona deceduta.
             2.  Sono  a  carico  dell'Amministrazione  le  spese  di
          trasporto  per  qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti
          di  esse,  per  altro  Paese,  della  salma  del dipendente
          deceduto  in servizio all'estero o dei familiari a carico o
          dei  domestici di cui all'articolo 197. Sono comprese nelle
          spese   di   trasporto  quelle  relativa  agli  adempimenti
          necessari per effettuare il trasporto stesso.
             3.  Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano
          al  dipendente  della  pubblica Amministrazione deceduto in
          servizio all'estero anche se in missione».
             -  Le  tabelle  1 e 2 allegate al decreto legislativo 27
          febbraio  1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico
          per   i   dipendenti  delle  pubbliche  amministrazioni  in
          servizio  all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138
          a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, sono le seguenti:

             «Tabella 1 - INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI

             Misure  mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti
          multipli per piu' forze armante nello Stato di residenza


=====================================================================
     Personale avente diritto     |            Forza|armata
=====================================================================
                                  |     Seconda     |      Terza
              Addetto             |     135.000     |     67.000
         Addetto aggiunto         |     122.000     |     61.000
            Assistente            |     122.000     |     61.000

             Tabella  2 - TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI TRA IL
          PERSONALE  DEL  MINISTERO  DELLA DIFESA ED IL PERSONALE DEL
          MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI


=====================================================================
     Personale del    |    Personale del     |
Ministero della difesa|      Ministero       |  degli affari esteri
=====================================================================
                      |    Posti-funzione    |Indennita' base mensile
---------------------------------------------------------------------
       Addetto        |Primo consigliere [1] |       2.445.000
---------------------------------------------------------------------
                      |     Consigliere      |       2.445.000
---------------------------------------------------------------------
   Addetto aggiunto   |  Primo segretario    |       1.865.000
---------------------------------------------------------------------
      Assistente      | Secondo segretario   |       1.800.000
---------------------------------------------------------------------
 Archivisti: Aiutante |                      |
(s.u.p.s.) Maresciallo|                      |
   capo Maresciallo   |                      |
      ordinario       |                      |
---------------------------------------------------------------------
                      | Coadiutore superiore |       1.269.000
---------------------------------------------------------------------
Maresciallo Personale |                      |
    civile della V    |                      |
 qualifica funzionale |                      |
---------------------------------------------------------------------
  Sergente Maggiore   |                      |
      Capo/Brig.      |                      |
---------------------------------------------------------------------
         Capo         |                      |
---------------------------------------------------------------------
       Sergente       |                      |
    Maggiore/Brig.    |Coadiutore principale |       1.179.000
---------------------------------------------------------------------
 Sergente/Vice Brig.  |                      |
---------------------------------------------------------------------
Personale civile della|                      |
     IV qualifica     |                      |
      funzionale      |                      |
---------------------------------------------------------------------
     Personale di     |                      |
      Vigilanza:      |                      |
---------------------------------------------------------------------
   Appuntato scelto   |                      |
---------------------------------------------------------------------
                      |    Commesso capo     |       1.093.000
---------------------------------------------------------------------
      Appuntato       |                      |
---------------------------------------------------------------------
  Carabiniere scelto  |                      |
---------------------------------------------------------------------
                      |       Commesso       |       1.016.000
---------------------------------------------------------------------
     Carabiniere      |                      |

             [1] Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino
          ad  un  massimo  di  10,  da  determinarsi  con  decretodel
          Ministero  della  difesa  di  concerto con i Ministri degli
          affari  esteri  e  del  Tesoro,  sentita  la commissione di
          finanziamento».
             -  Per  il testo dell'articolo 180, comma 3, del decreto
          del  Presidente  della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si
          veda la nota all'art. 39.