Art. 1809 Indennita' di servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche 1. Al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare destinato a prestare servizio presso le rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, di cui al libro I, titolo III, capo III, sezione IV, compete, oltre allo stipendio e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo previsti per l'interno, il seguente trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, nei limiti e alle condizioni di quello spettante al personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso le rappresentanze diplomatiche ove hanno sede gli uffici degli addetti: a) indennita' di servizio all'estero con gli aumenti per situazione di rischio e disagio, nonche' per situazione di famiglia; b) indennita' di sistemazione; c) indennita' di richiamo dal servizio all'estero; d) indennita' e rimborsi per licenze o congedi di cui all'articolo 39; e) contributo spese per abitazione; f) contributo spese per particolari esigenze connesse a doveri di rappresentanza; g) provvidenze scolastiche; h) indennita' e rimborso per viaggi di trasferimento e di servizio comunque e dovunque compiuti; i) assegni per oneri di rappresentanza limitatamente agli addetti, addetti aggiunti e assistenti; l) indennizzo per danni subiti in conseguenza di disordini, fatti bellici, nonche' di eventi connessi con la posizione all'estero del personale; m) rimborsi delle spese di trasporto in Italia della salma dei familiari a carico o dei collaboratori familiari. 2. In caso di decesso del personale di cui al comma 1 spettano ai familiari le indennita' e i rimborsi previsti dall'articolo 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 3. All'applicazione dei commi 1 e 2 provvede il Ministero della difesa, di concerto, se occorre, con il Ministero dell'economia e delle finanze. 4. Il personale accreditato per piu' Forze armate nello stesso Stato di residenza ha diritto, in aggiunta al trattamento economico di cui al comma 1, all'indennita' per accreditamenti multipli, nelle misure lorde mensili indicate nella tabella 1 allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62. A tale indennita' si applicano gli stessi coefficienti di maggiorazione fissati per l'indennita' di servizio all'estero. 5. Le indennita' base di servizio all'estero e relative maggiorazioni, gli assegni per oneri di rappresentanza, le indennita' e i rimborsi per viaggi di servizio e di trasferimento, nonche' le provvidenze scolastiche, sono attribuite tenendo conto della tabella 2, allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, riguardante gli allineamenti economici tra il personale del Ministero della difesa e quello del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero. 6. Gli addetti aggiunti e gli assistenti che per ragioni di servizio risiedono in uno Stato diverso da quello in cui risiede l'addetto, percepiscono gli assegni con le maggiorazioni previste per la sede di residenza. 7. Per le sedi in cui manca il corrispondente posto di organico del personale del Ministero degli affari esteri, le maggiorazioni sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'economia e delle finanze, sentita la commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 172 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 8. Il Ministero della difesa puo' prendere in locazione locali da adibire ad alloggi per il personale degli uffici degli addetti nelle stesse sedi determinate per il personale dell'Amministrazione degli affari esteri ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e alle condizioni e nei limiti da esso previsti. Per la concessione in uso al personale dei locali stessi si applicano i commi 3 e 4 del predetto articolo. 9. Il trattamento economico previsto dal presente articolo compete dal giorno di assunzione delle funzioni in sede fino al giorno di cessazione definitiva delle funzioni stesse. Quando esigenze di servizio rendono necessaria, a giudizio del Ministero, la contemporanea presenza del personale cessante e di quello subentrante, al personale cessante sono conservate le indennita' in godimento per un periodo non eccedente i dieci giorni. 10. Al personale in licenza ordinaria si applicano le stesse norme sul trattamento economico per congedi ordinari o ferie e per rimborso delle relative spese di viaggio vigenti per il personale del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, compreso il periodo di tempo corrispondente ai giorni di viaggio per andata e ritorno dall'Italia stabilito per il personale del Ministero medesimo ai sensi del comma 3 dell'articolo 180 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18. 11. Il limite massimo di assenza dal servizio all'estero, con esclusione dei periodi di licenza ordinaria o di ferie, nonche' delle assenze connesse al servizio stesso, e' fissato in complessivi sessanta giorni per anno, limite aumentato fino a quattro mesi nei casi in cui per infermita' il personale non possa essere trasferito senza danno, durante i quali spetta il seguente trattamento economico: a) in caso di assenza per infermita', l'indennita' personale e' corrisposta per intero per i primi quarantacinque giorni ed e' sospesa per il restante periodo; b) in caso di altre assenze consentite dalle disposizioni applicabili ai pubblici dipendenti, per motivi diversi da quelli di salute, la corresponsione dell'indennita' personale e' sospesa. 12. Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro, l'indennita' personale e' corrisposta per intero; alle lavoratrici madri nonche' ai lavoratori padri in astensione facoltativa l'indennita' personale e' sospesa. --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 01/06/2010, n. 126 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Note all'art. 1809: - Il testo degli articoli 84, commi 2 e 3, 172, 180 e 207 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 (Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 febbraio 1967, n. 44, e' il seguente: «Art. 84 (Alloggi in immobili demaniali). - 2. Qualora ricorrano particolari ragioni connesse con la situazione del Paese e finche' le stesse permangano, il Ministero degli affari esteri puo' concedere in uso al personale locali siti in immobili presi in fitto. 3. Con decreto del Ministro per gli affari esteri di concerto con quello per il tesoro sono determinate, di volta in volta, le singole sedi per le quali ricorrano o cessino le particolari ragioni di cui al comma precedente.» «Art. 172 (Commissione permanente di finanziamento). - 1. La Commissione permanente di finanziamento, istituita presso il Ministero degli affari esteri per l'esame del trattamento economico del personale in servizio all'estero, fa proposte ed esprime il proprio parere sulle questioni ad essa deferite dalla legge e su quelle su cui il Ministro per gli affari esteri ritiene di interpellarla. 2. La Commissione effettua annualmente, prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, un esame della situazione generale delle indennita' di servizio all'estero e fissa i criteri di massima per la revisione dei coefficienti. La Commissione procede altresi', entro il primo trimestre di ogni esercizio finanziario, alla valutazione delle necessita' di stanziamento di bilancio per l'esercizio successivo in materia di indennita' di servizio. 3. La Commissione, nominata con decreto del Ministro, e' composta del Ministro, del direttore generale del personale e dell'amministrazione, dell'ispettore generale del Ministero e degli uffici all'estero, di due funzionari diplomatici di cui uno della Direzione generale del personale e uno della Direzione generale delle relazioni culturali, del funzionario preposto al coordinamento degli uffici di cui all'art. 61, di un magistrato della Corte dei conti, del direttore capo della Ragioneria centrale, di un funzionario della Ragioneria generale dello Stato e di un funzionario della Direzione generale del tesoro. 4. La Commissione e' presieduta dal Ministro, o per sua delega da un Sottosegretario di Stato, o dal direttore generale del personale o dal vice direttore generale del personale. 5. Per ciascun membro della Commissione puo' essere nominato un sostituto. 6. Il presidente puo' chiamare a partecipare alle sedute della Commissione, per consultazioni, anche funzionari di speciale competenza. 7. Le funzioni di segretario sono espletate da un funzionario della Direzione generale del personale e dell'amministrazione.» «Art. 207 (Decesso durante il servizio all'estero). - 1. In caso di decesso del dipendente durante il servizio all'estero, e' dovuta ai familiari una somma pari ad una mensilita' dell'indennita' personale spettante al dipendente stesso. I familiari a carico hanno altresi' diritto al pagamento delle spese di viaggio e di trasporto degli effetti alle condizioni e nei limiti fissati nell'art. 199, compresa la quota di effetti che sarebbe spettata alla persona deceduta. 2. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di trasporto per qualsiasi localita' in Italia o, nei limiti di esse, per altro Paese, della salma del dipendente deceduto in servizio all'estero o dei familiari a carico o dei domestici di cui all'articolo 197. Sono comprese nelle spese di trasporto quelle relativa agli adempimenti necessari per effettuare il trasporto stesso. 3. Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano al dipendente della pubblica Amministrazione deceduto in servizio all'estero anche se in missione». - Le tabelle 1 e 2 allegate al decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62 (Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 142, della L. 23 dicembre 1996, n. 662), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 marzo 1998, n. 75, sono le seguenti: «Tabella 1 - INDENNITA' PER ACCREDITAMENTI MULTIPLI Misure mensili lorde dell'indennita' per accreditamenti multipli per piu' forze armante nello Stato di residenza ===================================================================== Personale avente diritto | Forza|armata ===================================================================== | Seconda | Terza Addetto | 135.000 | 67.000 Addetto aggiunto | 122.000 | 61.000 Assistente | 122.000 | 61.000 Tabella 2 - TABELLA DEGLI ALLINEAMENTI ECONOMICI TRA IL PERSONALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA ED IL PERSONALE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ===================================================================== Personale del | Personale del | Ministero della difesa| Ministero | degli affari esteri ===================================================================== | Posti-funzione |Indennita' base mensile --------------------------------------------------------------------- Addetto |Primo consigliere [1] | 2.445.000 --------------------------------------------------------------------- | Consigliere | 2.445.000 --------------------------------------------------------------------- Addetto aggiunto | Primo segretario | 1.865.000 --------------------------------------------------------------------- Assistente | Secondo segretario | 1.800.000 --------------------------------------------------------------------- Archivisti: Aiutante | | (s.u.p.s.) Maresciallo| | capo Maresciallo | | ordinario | | --------------------------------------------------------------------- | Coadiutore superiore | 1.269.000 --------------------------------------------------------------------- Maresciallo Personale | | civile della V | | qualifica funzionale | | --------------------------------------------------------------------- Sergente Maggiore | | Capo/Brig. | | --------------------------------------------------------------------- Capo | | --------------------------------------------------------------------- Sergente | | Maggiore/Brig. |Coadiutore principale | 1.179.000 --------------------------------------------------------------------- Sergente/Vice Brig. | | --------------------------------------------------------------------- Personale civile della| | IV qualifica | | funzionale | | --------------------------------------------------------------------- Personale di | | Vigilanza: | | --------------------------------------------------------------------- Appuntato scelto | | --------------------------------------------------------------------- | Commesso capo | 1.093.000 --------------------------------------------------------------------- Appuntato | | --------------------------------------------------------------------- Carabiniere scelto | | --------------------------------------------------------------------- | Commesso | 1.016.000 --------------------------------------------------------------------- Carabiniere | | [1] Limitatamente alle rappresentanze diplomatiche, fino ad un massimo di 10, da determinarsi con decretodel Ministero della difesa di concerto con i Ministri degli affari esteri e del Tesoro, sentita la commissione di finanziamento». - Per il testo dell'articolo 180, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, si veda la nota all'art. 39.