Art. 1811 Accesso alla dirigenza 1. In caso di accesso alla dirigenza o di avanzamento nell'ambito della stessa, lo stipendio nella nuova posizione e' determinato secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia di anzianita' di grado, se risultano concretamente applicabili e piu' favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra gli anni di servizio computabili e il numero degli anni di seguito indicati per ciascun grado: a) Esercito italiano e Marina militare: - Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; - Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; - Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29; b) Aeronautica militare: - Colonnello, anni 19; - Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; - Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; - Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.