Art. 1811 
                       Accesso alla dirigenza 
 
  1. In caso di accesso alla dirigenza o di  avanzamento  nell'ambito
della stessa, lo  stipendio  nella  nuova  posizione  e'  determinato
secondo le norme vigenti, ivi comprese le disposizioni in materia  di
anzianita' di grado, se risultano concretamente  applicabili  e  piu'
favorevoli, nelle quali si considera la differenza tra  gli  anni  di
servizio computabili e il numero degli anni di seguito  indicati  per
ciascun grado: 
  a) Esercito italiano e Marina militare: 
  - Colonnello (e gradi corrispondenti), anni 19; 
  - Generale di Brigata (e gradi corrispondenti), anni 25; 
  - Generale di Divisione (e gradi corrispondenti), anni 27; 
  - Generale di Corpo d'Armata (e gradi corrispondenti), anni 29; 
  b) Aeronautica militare: 
  - Colonnello, anni 19; 
  - Generale di Brigata Aerea (e gradi corrispondenti), anni 25; 
  - Generale di Divisione Aerea (e gradi corrispondenti), anni 26; 
  - Generale di Squadra Aerea (e gradi corrispondenti), anni 27.