Art. 1812
                       Progressione economica

1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia
di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio
di  irreversibilita' stipendiale di cui all'articolo 1780, in caso di
promozione,  se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono
superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.