Art. 1812 Progressione economica 1. Si applicano le norme vigenti per la dirigenza militare in materia di sviluppo della progressione economica, fermo restando il principio di irreversibilita' stipendiale di cui all'articolo 1780, in caso di promozione, se gli emolumenti fissi e continuativi in godimento sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione.