Art. 1815 
Incentivi agli ufficiali  dirigenti  piloti  in  servizio  permanente
                              effettivo 
 
  1. Agli ufficiali dirigenti piloti  dell'Esercito  italiano,  della
Marina militare e dell'Aeronautica militare  in  servizio  permanente
effettivo si applicano le norme previste dall'articolo 1803.