Art. 1816 
Incentivi al personale dirigente addetto al  controllo  del  traffico
                                aereo 
 
  1. Al personale  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare  addetto  al  controllo   del
traffico aereo si applicano le norme previste dall'articolo 1804.