Art. 1817 
             Assegno pensionabile al personale dirigente 
 
  1. Ai colonnelli e ai generali e gradi corrispondenti dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e'
corrisposto un assegno pensionabile mensile lordo, alle decorrenze  e
con le modalita' previste da specifiche disposizioni di legge.