Art. 1820 
                       Indennita' perequativa 
 
  1. Ai colonnelli, brigadieri generali  e  gradi  corrispondenti  e'
corrisposta un'indennita' perequativa in attuazione degli articoli  2
della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma  4,  della  legge  28
luglio 1999, n. 266. 
  2. L'indennita' perequativa non compete al personale economicamente
equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa  qualifica,
ne' titolare delle funzioni e delle connesse responsabilita'. 
 
          Note all'art. 1820:
             -  Il  testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997,
          n. 334, e' il seguente:
             «Art.  2  (Trattamento economico del personale dirigente
          non   contrattualizzato).   -   1.  Il  bilancio  triennale
          1998-2000,  e  le  relative  leggi finanziarie, nell'ambito
          delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle
          categorie  di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5,
          del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le
          somme   da   destinare,   in   caso   di  perequazione,  al
          riequilibrio   del   trattamento   economico  del  restante
          personale     dirigente     civile     e    militare    non
          contrattualizzato,  nonche'  dei  professori  e ricercatori
          universitari,  con  il  trattamento  previsto dai contratti
          collettivi  nazionali  per  i  dirigenti  del  comparto dei
          Ministeri,   tenendo   conto   dei  rispettivi  trattamenti
          economici  complessivi  e  degli  incrementi di trattamento
          comunque  determinatisi  a  partire  dal  febbraio  1993, e
          secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2».
             -  Il  testo  dell'articolo  19, comma 4, della legge 28
          luglio  1999,  n.  266  (Delega  al Governo per il riordino
          delle   carriere   diplomatica   e   prefettizia,   nonche'
          disposizioni  per il restante personale del Ministero degli
          affari  esteri,  per  il  personale  militare del Ministero
          della   difesa,   per   il  personale  dell'Amministrazione
          penitenziaria  e  per  il personale del Consiglio superiore
          della  magistratura),  pubblicata nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  6  agosto  1999,  n.  183, e' il
          seguente:
             «4.  Previa  definizione  da  parte  del  Ministero  del
          tesoro,  del  bilancio  e della programmazione economica di
          concerto  con  il  Dipartimento  della  funzione  pubblica,
          sentite   le   amministrazioni  interessate,  dei  criteri,
          dell'ammontare   e   delle   decorrenze   degli  emolumenti
          determinati  ai  sensi  dei  commi  1,  2  e 3 del presente
          articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma
          5,   della   legge  6  marzo  1992,  n.  216,  si  provvede
          all'attribuzione  dei  predetti emolumenti ai colonnelli ed
          ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi
          ed  alle  qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad
          ordinamento militare e civile.».