Art. 1820 Indennita' perequativa 1. Ai colonnelli, brigadieri generali e gradi corrispondenti e' corrisposta un'indennita' perequativa in attuazione degli articoli 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. 2. L'indennita' perequativa non compete al personale economicamente equiparato alla dirigenza, non in possesso della relativa qualifica, ne' titolare delle funzioni e delle connesse responsabilita'.
Note all'art. 1820: - Il testo dell'articolo 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, e' il seguente: «Art. 2 (Trattamento economico del personale dirigente non contrattualizzato). - 1. Il bilancio triennale 1998-2000, e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato, nonche' dei professori e ricercatori universitari, con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto dei Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi di trattamento comunque determinatisi a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'articolo 1, comma 2». - Il testo dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183, e' il seguente: «4. Previa definizione da parte del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica di concerto con il Dipartimento della funzione pubblica, sentite le amministrazioni interessate, dei criteri, dell'ammontare e delle decorrenze degli emolumenti determinati ai sensi dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, con il provvedimento di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 6 marzo 1992, n. 216, si provvede all'attribuzione dei predetti emolumenti ai colonnelli ed ai brigadieri generali delle Forze armate, nonche' ai gradi ed alle qualifiche corrispondenti dei corpi di polizia ad ordinamento militare e civile.».