Art. 1823 
          Missioni e trasferimento del personale dirigente 
 
1.  Al  personale  dirigente  dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare  si  applicano  le  disposizioni
vigenti in materia di missioni e di trasferimento. Il trattamento  di
missione all'estero e' disciplinato dal titolo IV, capo  IV,  sezione
II, del presente libro.