Art. 1825 
      Compenso per lavoro straordinario al personale dirigente 
 
1. L'orario  delle  attivita'  giornaliere  del  personale  dirigente
dell'Esercito italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica
militare, valido in condizioni normali, e' fissato in  trentasei  ore
settimanali. 
2. La prestazione lavorativa eccedente il normale orario di lavoro e'
retribuita con il compenso  per  lavoro  straordinario,  nell'importo
orario determinato con decreto del Ministro della difesa di  concerto
con  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze,   in   misura
proporzionale alla retribuzione mensile. 
3. Il numero complessivo massimo di prestazioni orarie aggiuntive  da
retribuire come lavoro straordinario, nei  limiti  orari  individuati
per ciascuna unita'  di  personale,  e'  stabilito  con  decreto  del
Ministro della difesa di concerto con  il  Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  tenuto  conto   specificamente   delle   particolari
situazioni delle Forze di superficie e subacquee in  navigazione,  di
quelle impegnate in  specifiche  attivita'  che  hanno  carattere  di
continuita' o che comunque impediscano recuperi orari,  in  relazione
agli impegni connessi alle funzioni realmente  svolte,  nonche'  alle
particolari  situazioni  delle  Forze  al  di  fuori  del  territorio
nazionale.