Art. 183
            Rapporti con il servizio sanitario nazionale

1.  Per  far  fronte  alle  esigenze  della  Sanita' militare che non
possono  essere  soddisfatte  con  il proprio personale, il Ministero
della  difesa  puo' stipulare convenzioni, nei limiti di stanziamento
di  bilancio,  con  le  aziende  sanitarie locali, con gli enti e gli
istituti di cui agli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23 dicembre
1978,  n.  833,  nonche'  con  i  policlinici a gestione diretta, per
prestazioni  professionali  rese  dal personale delle stesse aziende,
nei limiti di orario previsto per il predetto personale.
2.  Analoghe  convenzioni possono essere stipulate con medici civili,
generici  o  specialisti,  se  le esigenze della Sanita' militare non
possono  essere  soddisfatte  con  il personale medico militare o con
quello  delle  unita' sanitarie locali e degli enti e istituti di cui
al comma l.
3. Il Ministero della difesa puo', sempre che ricorrano le condizioni
di  cui  al  comma  2,  stipulare  convenzioni  anche con laureati in
medicina   veterinaria,  chimica,  psicologia  e  biologia,  estranei
all'Amministrazione dello Stato.
4. Le convenzioni con i medici civili sono stipulate con l'osservanza
dei   contenuti   normativi   ed  economici  previsti  dagli  accordi
collettivi   nazionali  che  disciplinano  i  rapporti  fra  servizio
sanitario nazionale e medici.
5.  I  compensi da corrispondere ai laureati, di cui al comma 3, sono
stabiliti  annualmente con decreto del Ministro della difesa, emanato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
6.  Con decreto del Ministro della salute e del Ministro della difesa
sono individuate:
a) d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le  regioni  e le province autonome, e nel rispetto delle indicazioni
degli  strumenti  di  programmazione  regionale,  tenuto  conto della
localizzazione   e   della  disponibilita'  di  risorse  delle  altre
strutture  sanitarie  pubbliche  esistenti,  le  strutture  sanitarie
militari  accreditabili, nonche' le specifiche categorie destinatarie
e  le  prestazioni  ai  fini della stipula degli accordi contrattuali
previsti   dall'articolo   8-quinquies  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502; gli accordi contrattuali sono stipulati tra le
predette strutture sanitarie militari e le regioni nel rispetto della
reciproca autonomia;
b) le categorie destinatarie e le tipologie delle prestazioni erogate
dalle strutture sanitarie militari.
 
          Note all'art. 183:
             - Il testo degli articoli 39, 40, 41 e 42 della legge 23
          dicembre  1978,  n. 833 (Istituzione del servizio sanitario
          nazionale)   pubblicata   nel  supplemento  ordinario  alla
          Gazzetta  Ufficiale  del  28  dicembre  1978, n. 360, e' il
          seguente:
             «Art.    39    (Cliniche    universitarie   e   relative
          convenzioni).   -   Fino   alla   riforma  dell'ordinamento
          universitario  e della facolta' di medicina, per i rapporti
          tra regioni ed universita' relativamente alle attivita' del
          servizio  sanitario nazionale, si applicano le disposizioni
          di cui ai successivi commi.
             Al  fine  di  realizzare  un  idoneo coordinamento delle
          rispettive    funzioni    istituzionali,   le   regioni   e
          l'universita' stipulano convenzioni per disciplinare, anche
          sotto l'aspetto finanziario:
              1)  l'apporto  nel settore assistenziale delle facolta'
          di   medicina  alla  realizzazione  degli  obiettivi  della
          programmazione sanitaria regionale;
              2) l'utilizzazione da parte delle facolta' di medicina,
          per  esigenze  di  ricerca  e  di  insegnamento,  di idonee
          strutture  delle  unita'  sanitarie  locali  e l'apporto di
          queste   ultime   ai   compiti   didattici   e  di  ricerca
          dell'universita'.
             Tali  convenzioni  una  volta  definite  fanno parte dei
          piani   sanitari   regionali   di   cui   al   terzo  comma
          dell'articolo 11.
             Con tali convenzioni:
              a) saranno indicate le strutture delle unita' sanitarie
          locali  da  utilizzare  ai  fini didattici e di ricerca, in
          quanto  rispondano  ai  requisiti  di idoneita' fissati con
          decreto   interministeriale  adottato  di  concerto  tra  i
          Ministri della pubblica istruzione e della sanita';
              b)  al  fine  di  assicurare  il  miglior funzionamento
          dell'attivita'  didattica e di ricerca mediante la completa
          utilizzazione  del  personale  docente  delle  facolta'  di
          medicina   e   l'apporto   all'insegnamento   di  personale
          ospedaliero  laureato  e  di  altro  personale  laureato  e
          qualificato   sul  piano  didattico,  saranno  indicate  le
          strutture  a  direzione  universitaria e quelle a direzione
          ospedaliera   alle   quali   affidare  funzioni  didattiche
          integrative   di   quelle  universitarie.  Le  strutture  a
          direzione  ospedaliera  cui  vengono  affidate  le suddette
          funzioni  didattiche  non  possono  superare  il  numero di
          quelle a direzione universitaria.
             Le  indicazioni  previste  nelle  lettere  a)  e  b) del
          precedente  comma  sono formulate previo parere espresso da
          una  commissione  di esperti composta da tre rappresentanti
          della universita' e tre rappresentanti della regione.
             Le convenzioni devono altresi' prevedere:
              1)  che  le  cliniche  e  gli  istituti universitari di
          ricovero  e  cura che sono attualmente gestiti direttamente
          dall'universita',   fermo   restando   il   loro   autonomo
          ordinamento,  rientrino, per quanto concerne l'attivita' di
          assistenza   sanitaria,  nei  piani  sanitari  nazionali  e
          regionali;
              2)  che  l'istituzione  di  nuove  divisioni, sezioni e
          servizi  per  sopravvenute esigenze didattiche e di ricerca
          che comportino nuovi oneri connessi all'assistenza a carico
          delle  regioni debba essere attuata d'intesa tra regioni ed
          universita'.
             In caso di mancato accordo tra regioni ed universita' in
          ordine  alla  stipula  della  convenzione  o in ordine alla
          istituzione di nuove divisioni, sezioni e servizi di cui al
          comma  precedente  si  applica la procedura di cui all'art.
          50,  L.  12  febbraio  1968,  n.  132, sentiti il Consiglio
          sanitario nazionale e la 1ª sezione del Consiglio superiore
          della pubblica istruzione.
             Le  convenzioni  di  cui al secondo comma vanno attuate,
          per   quanto  concerne  la  utilizzazione  delle  strutture
          assistenziali delle unita' sanitarie locali, con specifiche
          convenzioni,  da  stipulare  tra  l'universita'  e l'unita'
          sanitaria  locale,  che  disciplineranno  sulla  base della
          legislazione  vigente  le  materie indicate nell'art. 4 del
          D.P.R. 27 marzo 1969, n. 129.
             Le  convenzioni  previste  dal  presente  articolo  sono
          stipulate  sulla  base  di schemi tipo da emanare entro sei
          mesi dall'entrata in vigore della presente legge, approvati
          di  concerto  tra  i  Ministri  della pubblica istruzione e
          della  sanita',  sentite le regioni, il Consiglio sanitario
          nazionale  e  la  1ª  Sezione del Consiglio superiore della
          pubblica istruzione.»
             «Art.  40  (Enti  di  ricerca e relative convenzioni). -
          Convenzioni  analoghe  a  quelle  previste  per le cliniche
          universitarie,  e  di  cui  all'articolo  39 della presente
          legge,  potranno essere stipulate tra le regioni e gli enti
          di ricerca i cui organi svolgano attivita' finalizzata agli
          obiettivi  del  servizio  sanitario  nazionale,  al fine di
          disciplinare  la  erogazione  da  parte  di  tali organi di
          prestazioni sanitarie a livello preventivo, assistenziale e
          riabilitativo, nonche' la utilizzazione del personale degli
          enti di ricerca secondo i fini della presente legge.».
             «Art.   41   (Convenzioni   con   istituzioni  sanitarie
          riconosciute  che  erogano assistenza pubblica). - Salva la
          vigilanza  tecnico-sanitaria spettante all'unita' sanitaria
          locale  competente  per  territorio, nulla e' innovato alle
          disposizioni   vigenti   per   quanto  concerne  il  regime
          giuridico-amministrativo    degli    istituti    ed    enti
          ecclesiastici   civilmente   riconosciuti   che  esercitano
          l'assistenza  ospedaliera,  nonche'  degli  ospedali di cui
          all'art. 1, L. 26 novembre 1973, n. 817.
             Salva    la    vigilanza   tecnico-sanitaria   spettante
          all'unita'  sanitaria  locale  competente  per  territorio,
          nulla  e'  innovato  alla  disciplina  vigente  per  quanto
          concerne  l'ospedale  Galliera  di  Genova. Con legge dello
          Stato  entro  il  31  dicembre  1979,  si provvede al nuovo
          ordinamento  dell'Ordine  mauriziano,  ai  sensi  della XIV
          Disposizione  transitoria e finale della Costituzione ed in
          conformita',  sentite  le  regioni  interessate, per quanto
          attiene all'assistenza ospedaliera, ai principi di cui alla
          presente legge.
             I  rapporti delle unita' sanitarie locali competenti per
          territorio  con  gli  istituti,  enti ed ospedali di cui al
          primo  comma  che  abbiano  ottenuto  la classificazione ai
          sensi della L. 12 febbraio 1968, n. 132, nonche' l'ospedale
          Galliera  di  Genova  e  con  il Sovrano Ordine militare di
          Malta, sono regolati da apposite convenzioni.
             Le  convenzioni  di  cui  al  terzo  comma  del presente
          articolo  devono  essere  stipulate in conformita' a schemi
          tipo  approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale.
             Le  regioni,  nell'assicurare  la  dotazione finanziaria
          alle  unita'  sanitarie  locali,  devono  tener conto delle
          convenzioni di cui al presente articolo.»
             «Art.  42  (Istituti  di  ricovero e di cura a carattere
          scientifico).  -  Le  disposizioni del presente articolo si
          applicano agli istituti che insieme a prestazioni sanitarie
          di ricovero e cura svolgono specifiche attivita' di ricerca
          scientifica biomedica.
             Il  riconoscimento  del  carattere  scientifico di detti
          istituti  e'  effettuato  con  decreto  del  Ministro della
          sanita'   di   intesa   con   il  Ministro  della  pubblica
          istruzione,  sentite  le regioni interessate e il Consiglio
          sanitario nazionale.
             Detti   istituti   per   la   parte  assistenziale  sono
          considerati  presidi  ospedalieri  multizonali delle unita'
          sanitarie locali nel cui territorio sono ubicati.
             Nei   confronti   di   detti   istituti,  per  la  parte
          assistenziale,  spettano  alle regioni le funzioni che esse
          esercitano  nei  confronti  dei  presidi  ospedalieri delle
          unita'  sanitarie  locali  o  delle  case di cura private a
          seconda  che  si  tratti  di  istituti  aventi personalita'
          giuridica   di   diritto  pubblico  o  di  istituti  aventi
          personalita'  giuridica  di  diritto privato. Continuano ad
          essere  esercitate  dai  competenti  organi  dello Stato le
          funzioni attinenti al regime giuridico-amministrativo degli
          istituti.
             Per   gli  istituti  aventi  personalita'  giuridica  di
          diritto  privato  sono  stipulate dalle regioni convenzioni
          per   assistenza  sanitaria,  sulla  base  di  schemi  tipo
          approvati  dal  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta del
          Ministro  della  sanita',  sentito  il  Consiglio sanitario
          nazionale,  che tengano conto della particolarita' di detti
          istituti.  I  rapporti tra detti istituti e le regioni sono
          regolati secondo quanto previsto dagli articoli 41, 43 e 44
          della presente legge.
             Il  controllo  sulle deliberazioni degli istituti aventi
          personalita'  giuridica  di  diritto  pubblico,  per quanto
          attiene  alle  attivita'  assistenziali e' esercitato nelle
          forme   indicate   dal   primo   comma   dell'articolo  49.
          L'annullamento  delle deliberazioni adottate in deroga alle
          disposizioni  regionali non e' consentito ove la deroga sia
          stata  autorizzata  con  specifico  riguardo alle finalita'
          scientifiche  dell'istituto,  mediante decreto del Ministro
          della  sanita'  di  concerto  con il Ministro della ricerca
          scientifica.».
             - Il testo dell'art. 8-quinquies del decreto legislativo
          30  dicembre  1992,  n.  502  (Riordino della disciplina in
          materia  sanitaria,  a  norma  dell'articolo  1 della L. 23
          ottobre 1992, n. 421), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 1992, n. 305, e' il
          seguente:
             «Art.   8-quinquies  (Accordi  contrattuali).  -  1.  Le
          regioni,  entro  sessanta  giorni  dalla data di entrata in
          vigore  del  decreto  legislativo  19  giugno 1999, n. 229,
          definiscono   l'ambito   di   applicazione   degli  accordi
          contrattuali  e  individuano  i  soggetti  interessati, con
          specifico riferimento ai seguenti aspetti:
              a)  individuazione delle responsabilita' riservate alla
          regione e di quelle attribuite alle unita' sanitarie locali
          nella   definizione  degli  accordi  contrattuali  e  nella
          verifica del loro rispetto;
              b)  indirizzi  per  la  formulazione  dei  programmi di
          attivita'  delle  strutture  interessate, con l'indicazione
          delle  funzioni  e  delle  attivita'  da  potenziare  e  da
          depotenziare,   secondo   le   linee  della  programmazione
          regionale e nel rispetto delle priorita' indicate dal Piano
          sanitario nazionale;
              c)  determinazione  del  piano delle attivita' relative
          alle alte specialita' e alla rete dei servizi di emergenza;
              d)  criteri  per  la determinazione della remunerazione
          delle  strutture  ove  queste  abbiano  erogato  volumi  di
          prestazioni  eccedenti  il programma preventivo concordato,
          tenuto  conto  del  volume  complessivo  di attivita' e del
          concorso allo stesso da parte di ciascuna struttura.
             2.  In  attuazione  di  quanto  previsto dal comma 1, la
          regione  e  le  unita'  sanitarie  locali, anche attraverso
          valutazioni   comparative   della  qualita'  e  dei  costi,
          definiscono   accordi   con   le   strutture  pubbliche  ed
          equiparate,  comprese le aziende ospedaliero-universitarie,
          e   stipulano   contratti   con  quelle  private  e  con  i
          professionisti  accreditati,  anche  mediante intese con le
          loro  organizzazioni  rappresentative  a livello regionale,
          che indicano:
              a)   gli   obiettivi   di   salute  e  i  programmi  di
          integrazione dei servizi;
              b)  il  volume  massimo di prestazioni che le strutture
          presenti  nell'ambito  territoriale  della  medesima unita'
          sanitaria  locale, si impegnano ad assicurare, distinto per
          tipologia e per modalita' di assistenza. Le regioni possono
          individuare prestazioni o gruppi di prestazioni per i quali
          stabilire    la   preventiva   autorizzazione,   da   parte
          dell'azienda  sanitaria  locale  competente, alla fruizione
          presso le strutture o i professionisti accreditati;
              c) i requisiti del servizio da rendere, con particolare
          riguardo   ad   accessibilita',  appropriatezza  clinica  e
          organizzativa, tempi di attesa e continuita' assistenziale;
              d)   il   corrispettivo  preventivato  a  fronte  delle
          attivita'    concordate,   globalmente   risultante   dalla
          applicazione  dei  valori  tariffari  e della remunerazione
          extra-tariffaria  delle  funzioni  incluse nell'accordo, da
          verificare  a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti
          e   delle   attivita'   effettivamente  svolte  secondo  le
          indicazioni regionali di cui al comma 1, lettera d);
              e) il debito informativo delle strutture erogatrici per
          il  monitoraggio  degli accordi pattuiti e le procedure che
          dovranno  essere  seguite  per  il  controllo esterno della
          appropriatezza e della qualita' della assistenza prestata e
          delle    prestazioni    rese,   secondo   quanto   previsto
          dall'articolo 8-octies;
              e-bis) la modalita' con cui viene comunque garantito il
          rispetto   del  limite  di  remunerazione  delle  strutture
          correlato  ai  volumi  di  prestazioni, concordato ai sensi
          della  lettera  d),  prevedendo che in caso di incremento a
          seguito  di  modificazioni,  comunque intervenute nel corso
          dell'anno,  dei  valori unitari dei tariffari regionali per
          la    remunerazione   delle   prestazioni   di   assistenza
          ospedaliera,  delle prestazioni di assistenza specialistica
          ambulatoriale,  nonche'  delle  altre  prestazioni comunque
          remunerate  a  tariffa,  il  volume  massimo di prestazioni
          remunerate,   di   cui   alla   lettera   b),   si  intende
          rideterminato  nella  misura necessaria al mantenimento dei
          limiti  indicati  alla lettera d), fatta salva la possibile
          stipula    di    accordi    integrativi,    nel    rispetto
          dell'equilibrio economico-finanziario programmato.
             2-bis.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro  della difesa, ai fini di cui al comma 2-ter, sono
          individuate  le categorie destinatarie e le tipologie delle
          prestazioni erogate dalle strutture sanitarie militari.
             2-ter.  Con  decreto  del  Ministro  della sanita' e del
          Ministro   della   difesa,   d'intesa   con  la  Conferenza
          permanente  per  i  rapporti  tra lo Stato, le regioni e le
          province  autonome,  sono  individuate,  nel rispetto delle
          indicazioni  degli  strumenti di programmazione regionale e
          tenendo  conto  della localizzazione e della disponibilita'
          di   risorse  delle  altre  strutture  sanitarie  pubbliche
          esistenti,  le  strutture sanitarie militari accreditabili,
          nonche'   le   specifiche   categorie   destinatarie  e  le
          prestazioni   ai   fini   della   stipula   degli   accordi
          contrattuali  previsti  dal  presente articolo. Gli accordi
          contrattuali  sono  stipulati  tra  le  predette  strutture
          sanitarie   militari   e  le  regioni  nel  rispetto  della
          reciproca autonomia.
             2-quater. Le regioni stipulano accordi con le fondazioni
          istituti  di  ricovero e cura a carattere scientifico e con
          gli  istituti  di  ricovero  e cura a carattere scientifico
          pubblici  e contratti con gli istituti di ricovero e cura a
          carattere  scientifico  privati,  che  sono definiti con le
          modalita'  di  cui  all'articolo  10,  comma 2, del decreto
          legislativo  16  ottobre 2003, n. 288. Le regioni stipulano
          altresi'  accordi con gli istituti, enti ed ospedali di cui
          agli  articoli  41  e  43,  secondo  comma,  della legge 23
          dicembre  1978,  n.  833,  e  successive modificazioni, che
          prevedano   che   l'attivita'   assistenziale,  attuata  in
          coerenza  con  la  programmazione  sanitaria regionale, sia
          finanziata  a  prestazione  in base ai tetti di spesa ed ai
          volumi   di   attivita'  predeterminati  annualmente  dalla
          programmazione   regionale  nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio, nonche' sulla base di funzioni riconosciute dalle
          regioni,  tenendo  conto  nella  remunerazione di eventuali
          risorse gia' attribuite per spese di investimento, ai sensi
          dell'articolo 4, comma 15, della legge 30 dicembre 1991, n.
          412 e successive modificazioni ed integrazioni. Ai predetti
          accordi   e   ai   predetti   contratti   si  applicano  le
          disposizioni  di  cui al comma 2, lettere a), b), c), e) ed
          e-bis).
             2-quinquies. In caso di mancata stipula degli accordi di
          cui al presente articolo, l'accreditamento istituzionale di
          cui   all'articolo   8-quater   delle   strutture   e   dei
          professionisti  eroganti prestazioni per conto del Servizio
          sanitario nazionale interessati e' sospeso.».