Art. 1830
                         Competenza statale

1.  Ai  sensi  dell'art.  24,  comma  1,  numero  3,  del decreto del
Presidente  della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella
competenza  dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati
ad   appartenenti  all'Esercito  italiano,  alla  Marina  militare  e
all'Aeronautica  militare  e  ai  loro familiari, da enti e organismi
appositamente istituiti.
 
          Nota all'art. 1830:
             -  Il  testo  dell'articolo  24,  comma 1, numero 3, del
          decreto  del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.
          616  (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22
          luglio  1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario
          alla  Gazzetta  Ufficiale  29  agosto  1977,  n. 234, e' il
          seguente:
             «Art.   24  (Competenze  dello  Stato).  -  1.  Sono  di
          competenza   dello   Stato   le   funzioni   amministrative
          concernenti:
             1)-2) (omissis)
             3)  gli  interventi  di  protezione  sociale prestati ad
          appartenenti  alle  Forze  armate dello Stato, all'Arma dei
          carabinieri,  agli  altri  Corpi  di  polizia  ed  al Corpo
          nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti
          ed organismi appositamente istituiti; ».