Art. 1830 Competenza statale 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti.
Nota all'art. 1830: - Il testo dell'articolo 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente: «Art. 24 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1)-2) (omissis) 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; ».