Art. 1833 Organismi di protezione sociale 1. Per l'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che sono stabilite nel regolamento.