Art. 1833
                   Organismi di protezione sociale

1.  Per  l'esercizio  delle  attivita' connesse con gli interventi di
protezione  sociale,  il  Ministero  della  difesa  provvede mediante
affidamento  in  concessione  alle  organizzazioni  costituite tra il
personale  dipendente,  ai  sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e
terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalita' che
sono stabilite nel regolamento.