Art. 1834 Concessione in uso di beni demaniali. 1. La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture, dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.