Art. 1834
                Concessione in uso di beni demaniali.

1.  La  concessione  in  uso  alle  organizzazioni  costituite tra il
personale   dipendente   dei   locali  demaniali,  dei  mezzi,  delle
strutture,  dei  servizi  e degli impianti necessari strumentali agli
interventi  di  protezione  sociale a favore del personale militare e
civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.