Art. 1836 
                             Fondo casa 
 
1. Per la concessione di mutui agevolati al  personale  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare  e'
istituito il fondo casa, alimentato: 
a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla  riassegnazione  al
bilancio dello Stato delle somme trattenute a  titolo  di  canone  di
concessione degli alloggi di servizio; 
b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento
del predetti mutui,  riassegnate  al  bilancio  dello  Stato  per  le
medesime finalita'. 
2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su  apposita  contabilita'
speciale, ai sensi dell'articolo 585  del  regio  decreto  23  maggio
1924, n. 827. 
3. Il libro II, titolo III, capo III del  regolamento  disciplina  le
modalita' di attuazione del fondo casa. 
 
          Nota all'art. 1836:
             - Il testo dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio
          1924,   n.   827  (Regolamento  per  l'amministrazione  del
          patrimonio  e  per  la  contabilita' generale dello Stato),
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente:
             «Art.  585.  -  1.  Le  somme  versate  nelle sezioni di
          tesoreria  da speciali amministrazioni o da funzionari, per
          formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di
          pagamento, costituiscono le contabilita' speciali.
             2.  Non possono essere versati a tali contabilita' fondi
          di  bilancio,  salvo  che  cio' sia autorizzato da speciali
          disposizioni legislative.
             3.  Nessuna contabilita' speciale puo' essere tenuta dai
          tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del
          tesoro.
             4.  Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi
          registri  i conti correnti delle somme versate, e di quelle
          pagate   per   ciascuna   amministrazione   o   funzionario
          autorizzati a tenere contabilita' speciali».