Art. 1836 Fondo casa 1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' istituito il fondo casa, alimentato: a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio; b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalita'. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalita' di attuazione del fondo casa.
Nota all'art. 1836: - Il testo dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente: «Art. 585. - 1. Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilita' speciali. 2. Non possono essere versati a tali contabilita' fondi di bilancio, salvo che cio' sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. 3. Nessuna contabilita' speciale puo' essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro. 4. Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilita' speciali».