Art. 1837 Borse di studio 1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici.
Nota all'art. 1837: - Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277, e' il seguente: «1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonche' agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».