Art. 1837 
                           Borse di studio 
 
1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano,  della  Marina
militare  e  dell'Aeronautica  militare   trovano   applicazione   le
disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del
terrorismo e della criminalita' organizzata, nonche' agli orfani e ai
figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1  della  legge
23 novembre 1998, n. 407. 
2. Restano ferme le  disposizioni  in  materia  di  borse  di  studio
universitarie previste per i dipendenti pubblici. 
 
          Nota all'art. 1837:
             -  Il  testo  dell'articolo  4,  comma 1, della legge 23
          novembre  1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime
          del   terrorismo   e   della   criminalita'   organizzata),
          pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale 26 novembre 1998, n.
          277, e' il seguente:
             «1.   A   decorrere  dall'anno  scolastico  1997-1998  e
          dall'anno  accademico  1997-1998  sono  istituite  borse di
          studio  riservate  ai  soggetti di cui all'articolo 1 della
          legge   20   ottobre   1990,   n.   302,   come  modificato
          dall'articolo  1,  comma  1,  della presente legge, nonche'
          agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della
          criminalita' organizzata per ogni anno di scuola elementare
          e   secondaria,   inferiore   e   superiore,   e  di  corso
          universitario.  Tali  borse  di  studio sono esenti da ogni
          imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo
          e'  autorizzata  la  spesa  di  lire  1.000 milioni annue a
          decorrere dall'anno 1998.».