Art. 1838
                  Ambito soggettivo di applicazione

1.  Ferma  restando  la disciplina generale in materia di trattamento
previdenziale  dei  dipendenti  pubblici, ivi compreso il testo unico
sulle  pensioni  di  guerra,  al  personale  militare, incluso quello
appartenente  alle  Forze  di  polizia  a  ordinamento  militare,  si
applicano le disposizioni contenute nel presente libro.